Pensionistica e previdenza
PENSIONE ORDINARIA
Spetta ai dipendenti civili dello stato, degli enti locali e di ogni pubblica amministrazione, delle forze armate e di tutte le forze di polizia (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenzaria) al momento del collocamento a riposo e al raggiungimento di determinati presupposti di legge. Pensione ordinaria di reversibilità spetta ai familiari superstiti aventi diritto.
PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
Spetta a tutte le categorie sopra elencate dispensati o collocati a riposo perchè inabili al servizio per infermità o lesioni dipendenti dal servizio.
PENSIONE DI INABILITÀ
Spetta al dipendente civile o militare dispensato per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendente da causa di servizio. Di interesse ricorrente è il diritto alla identità integrativa speciale e all'equo indennizzo.
IL DIRITTO PREVIDENZIALE
È la branca della legislazione finalizzata alla tutela del lavoratore e dei suoi familiari, dai rischi derivanti dalla perdita parziale o totale della capacità lavorativa a causa di eventi naturali o di infortuni sul lavoro.